
A partire dal 1935, i movimenti teosofici furono perseguitati dalle autorità naziste. Dall’inizio della seconda guerra mondiale, furono promulgate leggi anti-culto che portarono a deportazioni e massacri.
In Francia, la sede della Società Teosofica, 4, piazza Rapp a Parigi (7°) fu requisita e divenne un dipartimento anti-massonico e anti-culto della Prefettura di Polizia diretta dal commissario speciale Georges Moerschel (il 22 maggio 1947, fu condannato ai lavori forzati a vita). Gli archivi trovati al 4, piazza Rapp rivelano, nelle cifre complessive riportate sopra, che (fra le varie correnti spirituali, nel complesso) 60.000 persone furono schedate, 6.000 persone in Francia furono schedate, 549 furono fucilate, 4 furono decapitate con un’ascia e 989 furono deportate nei campi di concentramento.
In Olanda, a Ommen, un campo di vacanze fondato dai teosofi e da Jiddu Krishnamurti fu requisito per servire da campo di concentramento. La trasformazione del campo di Ommen in un campo di concentramento iniziò il 13 giugno 1941. I primi prigionieri arrivarono il 19 giugno 1942.
In Spagna, durante la dittatura franchista, il teosofo Eduardo Alfonso fu giudicato secondo la “Legge per la repressione della massoneria e del comunismo” e condannato a diversi anni di prigionia nella prigione di Burgos dal 1942 al 1948. Dopo aver scontato la sua pena, Eduardo Alfonso fu esiliato in America Latina fino al 1966, quando tornò nel suo paese.
Nel 1939 la Società Teosofica Italiana viene sciolta dal regime fascista per essersi rifiutata di adeguare il proprio Statuto a quanto richiesto dalle leggi razziali allora in vigore. I teosofi peraltro continuarono a riunirsi segretamente ed il dott. Giuseppe Gasco tenne le fila dell’attività teosofica, consentendo alla Società Teosofica Italiana di rinascere nell’immediato dopoguerra.
Interessante ricerca : https://core.ac.uk/download/pdf/42948238.pdf
… in ultimo, va osservato che dopo la riforma del 2006, sembrano residuare ancora
alcuni profili di illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 3 co. 1 e 19
Cost., nella misura in cui le nuove norme danno rilievo solo alle offese al
sentimento religioso di una confessione religiosa, in tal modo lasciando privo di
tutela penale, per un verso il “sentimento religioso di chi non si riconosce in
alcuna confessione religiosa e, per altro verso, il sentimento religioso negativo di
chi abbia una concezione del mondo teosofica o ecosofica, ovvero atea o
agnostica”531.